Nel corso dei lavori assentiti con permesso di costruire, entro il suo termine di validità, è possibile eseguire opere in variante che dovranno essere comunicate con Segnalazione certificata di inizio attività, da presentare prima della comunicazione di fine lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 22).
Sono ammesse le varianti a permessi di costruire che:
- non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie
- non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia
- non alterino la sagoma dell’edificio, qualora sottoposto a vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
Sono inoltre ammesse le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.