Vendite sottocosto

Vendite sottocosto

La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti con prezzi convenienti. Il prezzo proposto è infatti inferiore a quello indicato sulle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Il prezzo è anche diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni del prodotto purché documentati.

Per individuare una vendita sottocosto si può controllare il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare la comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218, art. 1.

Approfondimenti

Vendite sottocosto non soggette a comunicazione

È consentito effettuare vendite sottocosto senza presentare alcuna comunicazione quando si commerciano (Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218, art. 2):

  • prodotti alimentari freschi e deperibili
  • prodotti alimentari che scadono tra meno di tre giorni o per i quali mancano meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, ma sempre rispettando delle disposizioni del Decreto legislativo 27/01/1992, n. 109
  • prodotti tipici delle festività tradizionali se sono trascorse la ricorrenza o la data della sua celebrazione
  • prodotti con valore commerciale significativamente diminuito dopo modifiche della tecnologia utilizzata per la produzione, sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione
  • prodotti non alimentari difettati che è lecito vendere, di cui sia garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, che abbiano subito un parziale deterioramento a causa di agenti naturali o fatti accidentali, che sono usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che siano stati utilizzati prima della vendita.
Vendite sottocosto non consentite

Non sono consentite vendite sottocosto per quanto riguarda:

  • il commercio all'ingrosso perché le vendite non sono rivolte al pubblico ma ad altri commercianti
  • gli spacci interni perchè la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico
  • le forme speciali di vendita, come le vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, tramite il commercio elettronico
  • il commercio su aree pubbliche.
Modalità di esercizio

La vendita sottocosto deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218:

  • può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno
  • non può avere una durata superiore a dieci giorn
  • il numero  delle  referenze  oggetto  della vendita non può essere superiore a 50
  • non  può  essere  effettuata  una vendita se non è decorso almeno un periodo pari a 20 giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Vendita sottocosto di oli di oliva extravergini

La vendita sottocosto di oli di oliva extravergini deve essere comunicata almeno 20 giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo una volta nel corso dell'anno (Legge 14/01/2013, n. 9, art. 11).

È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al 10% della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia dove ha sede l'esercizio.

Vendita sottocosto contemporanea in più punti vendita

In caso di svolgimento contemporaneamente in più esercizi, anche in Comuni diversi, è possibile presentare al SUAP della sede legale un’unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti.

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Ultimo aggiornamento: 22/07/2024 03:01.35